D: Il Comune di Lodi applica la Legge?
R: No, il Regolamento del Comune di Lodi dovrebbe essere un'applicazione del DPCM n. 159/2013, sull'ISEE, che non prevede distinzioni fra i certificati che devono produrre i cittadini italiani e stranieri. Invece, il Comune di Lodi ha deciso di non applicare quanto previsto dal DPCM 159/2013, ma di riferirsi ad una norma precedente e di rango giuridico inferiore (il DPR 445/2000), in questo modo non applicando correttamente le legge.
D: Quanti comuni 'applicano la Legge' come il comune di Lodi?
R: Pochissimi: oltre a Lodi, Vigevano, Lentate sul Seveso, Palazzago, Cascina. Alcuni atti di associazioni di Comuni (ad es. l'Azienda sociale sud Est Milano) prevedono criteri simili. Circa altri 7900 comuni non lo fanno applicano la legge in modo corretto, senza chiedere i certificati che invece chiede il Comune di Lodi
D: Il DPR sull'immigrazione del 2000 prevede che i cittadini extracomunitari producano quei certificati
R: No: l'art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 prevede che "le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri". A prescindere dal fatto che tale differenza di trattamento tra italiani e stranieri, introdotta con un atto di fonte regolamentare, dovrebbe risultare in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 2 comma 5 dello stesso Testo Unico sull' immigrazione ("Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge"), il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, che regola l'ISEE, ha superato le precedenti disposizioni. Questo DPCM, che disciplina i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate, prevede che nella procedura ISEE non vi siano distinzioni tra italiani e stranieri, tanto è vero che neppure i moduli allegati al DPCM prevedono una simile distinzione: lo straniero ' infatti abilitato a inserire nella DSU la dichiarazione di "impossidenza" di beni all'estero.
D: Ma non si chiede agli stranieri di produrre una dichiarazione che anche gli italiani producono?
R: NO: Solo gli italiani
producono una dichiarazione mentre compilano l'ISEE. Agli stranieri, oltre a
questa dichiarazione è richiesto di produrre 3 (tre) certificati:
a) un certificato che attesti l'assenza di beni immobili (case) in tutto il
territorio nazionale del paese di provenienza. Ossia non solo il certificato
che attesti l'assenza di proprietà a Tunisi, ma in tutta la Tunisia.
b) un certificato che attesti l'assenza di redditi in tutto il territorio
nazionale del paese di provenienza.
c) un certificato che attesti l'assenza di beni mobili registrati (autovetture,
imbarcazioni, titoli depositati) in tutto il territorio nazionale del paese di
provenienza.
D: Se è una cosa che vale per i cittadini italiani, perchè non deve valere per gli stranieri?
R: I cittadini italiani non devono produrre la certificazione richiesta ai cittadini stranieri: per loro basta la dichiarazione scritta, l'autocertificazione. è solo per i cittadini extracomunitari che sono chiesti questi tre certificati; è una cosa che vale solo per loro.
D: Ma non basta andare in consolato e la dichiarazione la si ottiene subito?
R: NO: il Comune di Lodi ha scritto a 17 Consolati e Ambasciate per avere informazioni sulla loro capacità di rilasciare quei certificati. Le risposte dimostrano che i Consolati non rilasciano i documenti necessari. In 8 casi (Albania, Bolivia, Egitto, Marocco, Pakistan, Però, Togo e Turchia) i Consolati hanno risposto che i documenti sono da richiedere presso gli uffici governativi o comunali del Paese di provenienza (in alcuni casi uffici diversi) e solo sulla base di quei documenti (che le persone non comunitarie si devono procurare da sole), il Consolato rilascia l'attestazione o può effettuare il servizio di traduzione legale. 5 Consolati (Eritrea, Filippine, Iran, Moldavia, Russia) e 4 Ambasciate (Benin, Costa D'Avorio, Etiopia e Nigeria) e 5 non hanno mai risposto alla richiesta del Comune di Lodi.
D: A Lodi è applicato un principio di equità fra italiani e stranieri?
R: NO: Prendiamo due famiglie con genitori a Lodi da 15 anni, aventi lo stesso reddito (basso) e patrimonio (assente), che vorrebbero iscrivere i loro figli nati a Lodi alla mensa e allo scuolabus, pagando la tariffa congrua al loro reddito ISEE: chiamiamole famiglia A e famiglia B. Le due famiglie, quando compilano il modulo ISEE, dichiarano i loro redditi e eventuali proprietà in Italia e nei paesi comunitari, portando i relativi documenti. Devono poi dichiarare il reddito e le proprietà possedute nei paesi non comunitari.
I genitori della famiglia A durante la compilazione dell'ISEE autocertificano anche l'assenza di proprietà e redditi all'estero. Non c'è uno specifico modulo, c'è una sezione in cui viene richiesto genericamente di dichiarare l'eventuale patrimonio mobiliare e reddito lordo prodotto all'estero. I due genitori quasi non si accorgono di questa dichiarazione. La famiglia A ottiene così il diritto di pagare la tariffa dei servizi pervista per la fascia Isee che le spetta, la più bassa. Tempo impiegato per questa dichiarazione aggiuntiva: circa 5 secondi. Costo: 0 euro.
Anche alla famiglia B ' chiesto di dichiarare le proprietà possedute nei paesi non comunitari. I due genitori, durante la compilazione dell'ISEE, potrebbero autocertificare come la famiglia A l'assenza di proprietà all'estero. Ma se anche solo uno dei due genitori non è cittadino europeo, per il Comune di Lodi questo non basta. Quel genitore (o tutti e due se entrambi non UE) deve produrre tre certificati, di assenza di proprietà immobiliari, di redditi e di beni mobili nel paese di origine. Dopo aver telefonato, scritto o essere andato di persona in Consolati e Ambasciate, scoprirà che non li fanno, che questi certificati deve farseli fare nel Paese di origine. Se è molto fortunato troverà parenti o amici da mandare in questi uffici a chiedere i certificati. Altrimenti dovrà tornare nel paese dove è nato e cercare di procurarseli da solo. Tranne in casi eccezionali, scoprirà che nessuno è in grado di produrli: se un Paese non ha un catasto informatizzato, ovviamente il funzionario del Comune o della Provincia gli farà un certificato che attesta l'assenza di proprietà in quel singolo Comune (es. Addis Abeba), non nell'intero Stato (. Idem per i redditi o le automobili: nella stragrande maggioranza dei Paesi non europei non ci sono database unificati su scala nazionale. La famiglia B dunque non riuscirà a produrre i certificati richiesti dal Comune di Lodi e sarà obbligata a pagare la tariffa massima per i servizi. Tempo impiegato: moltissimi giorni. Costo: centinaia di euro, in alcuni casi si supera il migliaio di euro.