Sintesi della vicenda


La norma introdotta dal Consiglio Comunale di Lodi prevede l’obbligo, per i cittadini non comunitari che vogliano beneficiare delle riduzioni nell’accesso ai servizi a domanda individuale (mensa, scuolabus, pre e post scuola, asili nido) di recarsi nei Paesi di origine per richiedere la seguente documentazione tradotta e autenticata da allegare all’Isee:

a) un certificato che attesti l’assenza di beni immobili (case) in tutto il territorio nazionale del paese di provenienza;
b) un certificato che attesti l’assenza di redditi in tutto il territorio nazionale del paese di provenienza;
c) un certificato che attesti l’assenza di beni mobili registrati in tutto il territorio nazionale del paese di provenienza.

L'ottenimento di tutti questi documenti è, tranne in casi eccezionali, impossibile.
Infatti, su 259 domande ricevuti dagli uffici comunali al 7/9/2018 (per mensa + asili nido + scuolabus + pre-post scuola), sono state accettate solo 5, mentre ne sono state rifiutate 254 per la mancanza dei documenti suddetti.
Queste persone sarebbero quindi costrette a pagare la tariffa massima dei servizi, che nella maggioranza dei casi non possono permettersi.
Quanto fatto dal Comune di Lodi è un atto discriminatorio che contrasta con quanto previsto dal DPCM 5.12.13 n. 159 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”) che costituisce la norma di riferimento per capire quali certificati devono essere richiesti per accedere ai servizi. Il DPCM prevede che le componenti reddituali sono “autodichiarate dal dichiarante” senza alcuna distinzione tra cittadini italiani e stranieri.
L’Amministrazione comunale non cita mai nelle sue dichiarazioni il DPCM del 2013 sull’ISEE, ma si richiama al DPR del 2000 sul tema immigrazione. Ma questa è una norma di minore importanza per questo problema, perché è stata superata da quella specifica settoriale sull’ISEE.
Inoltre, il Consiglio Comunale ha previsto che il Comune avrebbe dovuto redigere l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. Ma il criterio utilizzato dalla Delibera di Giunta 56 del 15/11/2017 è stato l’esserci un rischio “estremo” o “grave” nell’elenco “Cargo Watch List” (versione 151 del 6 ottobre 2017) formulato da IHS Markit: è il rischio per il trasporto per le merci (es. attacco di pirati o furti ai camionisti) è chiaramente inadatto a descrivere la possibilità o meno per i cittadini di questi paesi di acquisire la suddetta necessaria documentazione.
Per questo è un’evidente discriminazione: di fatto i cittadini non comunitari non possono produrre i certificati e quindi, non potendo pagare la tariffa massima, sono esclusi dai servizi.